Statuto

Rock in Rolo è una Associazione di Volontariato che si basa sulla legge 266 del 1991.
Rock in Rolo è una ONLUS di diritto iscritta al registro provinciale delle associazioni di volontariato.

Di seguito il nostro statuto.

Rock in Rolo ONLUS – Statuto


Costituzione, denominazione e sede

ART.1

È costituita -ai sensi della legge 266/91- in Rolo un’associazione di volontariato denominata “Rock in Rolo”.

L’associazione trae origine dal gruppo di ragazzi che hanno organizzato gli eventi “Rock in Rolo”, “Fuori dal Comune” e “Colori in viaggio” tra il 2006 e il 2008.

ART. 2

La sede sociale è in Corso Repubblica n°3 a Rolo (RE).

ART. 3

L’associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

 

 

Scopi e finalità

ART. 4

Gli scopi e le finalità, con assenza di ogni finalità di lucro, dell’Associazione sono:

  1. Lo sviluppo di un gruppo motivato e impegnato che possa durare e ampliarsi nel tempo, formato da persone che lavorino insieme secondo un’etica di condivisione e confronto;
  2. L’associazione persegue fini solidaristici attraverso la promozione della formazione, la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, la promozione della cultura e dell’arte;
  3. La realizzazione di progetti culturali e sociali innovativi, non solo in termini di contenuti ma soprattutto di modalità di lavoro e di presentazione dei contenuti, coinvolgendo nel momento della produzione i cittadini, soprattutto le giovani generazioni. Nell’ambito di questi progetti, ampio spazio sarà dato alle tecnologie informatiche applicate alla multimedialità, consapevoli del valore di innovazione che i linguaggi/strumenti multimediali hanno apportato al campo dell’arte, della cultura e della creatività;
  4. L’ampliamento delle opportunità di fruizione culturale del paese in una logica attiva e generativa di contributi e risorse da parte della società civile, in particolare delle giovani generazioni, e degli altri istituti e operatori culturali, evitando il più possibile le proposte preconfezionate;
  5. La sensibilizzazione della comunità locale sui temi della solidarietà, della socialità e dell’ambiente, attraverso progetti culturali e creativi e il coinvolgimento di attori privati e pubblici, dando corpo a comuni prospettive;

 

 

ART. 5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l’associazione può svolgere le seguenti attività:

  1. Promozione di iniziative solidaristiche a favore di persone in stato di bisogno;
  2. Collaborazione con Enti pubblici e privati per la promozione di attività di formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte;
  3. Promozione di iniziaive che portino all’attenzione tutte quelle forme di espressione musicali e culturali che fanno da colonna sonora quotidiana ad una realtà giovanile che cerca, spesso invano, di essere ascoltata;
  4. Dare spazio alla cultura emergente della decrescita, dell’ecologia, delle forme diverse di copyright. Cultura che può esprimersi e crescere solo se ha spazi adeguati;
  5. Promozione di iniziative solidaristiche (fisiche e multimediali) che portino in primo piano le questioni dell’ecologia, delle buone pratiche ambientali e delle forme diverse di copyright alle persone che, per mancanza di mezzi, non potrebbero venirne a conoscenza;
  6. Valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio e dell’aggregazione giovanile;
  7. Promozione e organizzazione di corsi, convegni, manifestazioni, mostre volte alla sensibilizzazione e alla diffusione verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari alle della cultura espressa nel punto 2 dell’articolo 4;
  8. L’associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

ART. 6

Le attività sopra dette saranno svolte gratuitamente dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai soci, che non verranno in nessun caso retribuite. Ai soci possono essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute, che verranno debitamente documentate. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

L’ordinamento interno della associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

Soci

 

ART. 8

Possono essere soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.

  • L’ammissione a socio, deliberata dall’Assemblea dei soci è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia l’Assemblea.
  • L’accettazione un nuovo socio deve essere deliberata dall’assemblea in seduta ordinaria con il voto favorevole dei 3/4 degli associati, prima convocazione, oppure   i 3/4 dei presenti in seconda convocazione.
  • Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa Stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
  • L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
  • Il socio deceduto, receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 9

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare:

  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
  • a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.
  • a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

I soci hanno diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.
  • a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia a spese del richiedente.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. I soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART.10

II rapporto associativo si scioglie per :

  • per recesso;
  • per mancato versamento della quota associativa per 1 anno, trascorsi trenta giorni dall’eventuale sollecito formale;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  • per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’associazione;

 

Gli organi dell’Associazione

 

ART. 11

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

 

 

ART. 12

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

All’Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

  • approva il bilancio consuntivo;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
  • approva la relazione annuale ed il bilancio;
  • delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
  • approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria:

i.delibera sulle modifiche dello statuto;

ii.delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l’ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell’eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

Il Consiglio Direttivo

 

ART. 13

II Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica di un anno e sono rieleggibili. La carica è gratuita.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all’Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della associazione.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente

 

ART. 14

II Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’elezione a presidente comporta l’elezione -se non si è già- nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazione. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

Patrimonio – Esercizio Finanziario – Personale

 

ART. 15

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • a.quote associative;
  • b.contributi di soggetti pubblici e privati;
  • c.liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
  • d.rimborsi derivanti da convenzioni;
  • e.entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
  • f.beni immobili e mobili;
  • g.ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge

ART. 16

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

ART. 17

L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. II bilancio consuntivo della gestione è approvato dall’Assemblea entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario. Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 18

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle legge sulle organizzazioni di volontariato.

Scioglimento

 

ART. 19

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea.

ART. 20

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.

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